DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Denominazione
È costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata: “IL SORRISO DI DANIEL” – Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi della legge 460/97 art. 10 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
La costituzione dell’Associazione avviene dopo la tragica esperienza di due giovani genitori della perdita del loro amato figlio, Daniel, affetto da una rara malattia metabolica: la leucodistrofia di Canavan. Attraverso l’Associazione i due genitori, insieme ai soci fondatori e agli aderenti, vogliono lanciare un messaggio di speranza: promuovere quei valori di solidarietà, amore, famiglia e amicizia, che sono stati pilastri importantissimi nella vita di Daniel, trasformandoli in azioni di sostegno e aiuto concreto, in particolare verso i soggetti svantaggiati e le loro famiglie.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha la propria sede legale in CASTELVETERE SUL CALORE (AV), via VIONI, n. 10 finché non avrà una sede propria.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire sedi decentrate in Italia e all’estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell’attività associativa e la sede stessa potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
Art. 3 – Finalità
L’Associazione “IL SORRISO DI DANIEL” è un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che non ha fini di lucro neanche indiretti ed opera per fini di solidarietà sociale ed è diretta ad arrecare benefici in particolare verso soggetti svantaggiati.
L’Associazione è laica, apartitica, neutrale ed è mossa esclusivamente da fini di solidarietà sociale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione non potrà in nessun tempo svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS (assistenza sociale e socio-sanitaria; beneficenza; formazione; sport dilettantistico; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico e tutela dei diritti civili), ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse; e, infine, gestirà un sito internet che ne rappresenti l’Associazione ed attraverso il quale promuoverà le proprie iniziative. Inoltre, l’Associazione intende costituire uno spazio di aggregazione, di progettazione comune e di partecipazione democratica per quanti si riconoscono nelle finalità del presente Statuto. Al fine di potenziare e qualificare la propria attività, l’Associazione si impegna a: promuovere e sostenere la comunicazione tra i soci; curare la formazione permanente dei soci rispetto alle finalità.
A tale scopo l’Associazione potrà in particolare:
- Promuovere, sostenere e/o realizzare attività destinate al miglioramento della vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie e non solo.
- Sensibilizzare, diffondere, informare l’opinione pubblica sulla natura, diffusione e gravità in particolare delle malattie metaboliche, attraverso la testimonianza diretta di esperienze drammatiche, la realizzazione di incontri pubblici rivolti in particolar modo alle scuole, la pubblicazione e diffusione di riviste divulgative, l’organizzazione di eventi culturali e sportivi;
- Migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio, favorire i rapporti di collaborazione tra medici e pazienti, offrire informazioni ai loro familiari, collaborare con le altre associazioni e/o istituzioni presenti in altre regioni per sostenere quanti sono costretti a curarsi in altre strutture;
- promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi, di attrezzature, di beni e di ogni materiale utile al sostegno delle iniziative che l’Associazione volge nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale senza alcun scopo di lucro;
- curare pubblicazioni per illustrare ed informare tutti coloro che, oltre i soci, desiderano approfondire il rapporto con l’Associazione e le sue attività;
- promuovere, sostenere manifestazioni culturali, rassegne, incontri, convegni, concerti, manifestazioni enogastronomiche, anche in ambito scolastico;
- valorizzare e tutelare l’ambiente sociale, urbano, extraurbano e naturale, rendendolo più fruibile e vivibile, migliorando la qualità della vita dei soggetti svantaggiati attraverso campagne di sensibilizzazione e materiale illustrativo;
- stabilire rapporti di costante collaborazione con le autorità e soggetti esterni all’Associazione ivi compresi Enti e Istituzioni, per esaminare e realizzare iniziative relativi gli scopi dell’Associazione;
- promuovere attività ricreative quali l’animazione per bambini in feste di compleanno, in determinati periodi dell’anno o in particolari occasioni o eventi;
- promuovere attività di piccolo artigianato per la creazione di bomboniere solidali, tableu marriage, segnaposti, segnatavoli, oggettistica personalizzabile, al fine di recuperare fondi per le attività dell’Associazione;
- ideare dei piccoli “laboratori artistici” (musica, danza, teatro, scrittura, ecc.) dove poter mettere in pratica il benessere dello “stare insieme” e alimentare lo spirito di gruppo.
Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità, l’Associazione “Il sorriso di Daniel” potrà collaborare e aderire a consorzi e Associazioni con Organizzazioni non governative, Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali e internazionali. L’Associazione “Il sorriso di Daniel”, al fine di accrescere l’efficacia della propria azione, potrà aderire con delibera dell’Assemblea dei soci a coordinamenti nazionali e internazionali accettandone le norme statutarie.
Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Art. 4 – Convenzioni e contributi
L’Associazione può stipulare convenzioni con Enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione europea ecc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti locali ecc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati e i loro consorzi, per la realizzazione di specifiche attività.
L’Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale a incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità.
L’Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.
L’Associazione si impegna a non favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell’Associazione o comunque legati a essa da un rapporto di prestazione d’opera retribuita, ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell’Associazione.
Art. 5 – Durata
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento ai sensi dell’art. 15 del presente statuto, ed ha pertanto durata illimitata.
Art. 6 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell’Associazione;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche ricoperte sono a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per le spese effettivamente sostenute, previa esibizione della documentazione relativa.
ASSOCIATI
Art. 7 – Qualifica degli associati
Sono aderenti all’Associazione:
- I Soci Fondatori
- I Soci Ordinari
- I Soci Onorari
- I Soci Simpatizzanti
Sono Soci Fondatori le persone che sottoscrivono l’Atto Costitutivo dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari tutti i soci fondatori, le persone e gli enti che, condividendo le finalità dell’Associazione e mossi da uno spirito di solidarietà, si impegnano a sostenere l’attività dell’Associazione medesima per il conseguimento dei suoi scopi attraverso la partecipazione attiva alla vita dell’Associazione, alle Assemblee e al versamento di una quota annua nella misura prevista dal presente statuto, ma che può essere rideterminata dal Consiglio Direttivo. Essi sono gli unici ad avere diritto al voto sulle deliberazioni nelle Assemblee.
Sono Soci Onorari, senza diritto di voto, le persone ed enti che, per meriti oggettivi riconosciuti, o per l’importanza delle elargizioni o dell’attività prestata in favore dell’Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.
Sono Soci Simpatizzanti tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Sebbene non abbiano diritto al voto, possono partecipare all’Assemblea dei soci.
Art. 8 – Ammissione
Si diventa Soci Ordinari presentando domanda di ammissione scritta dell’interessato, sostenuta da almeno due soci ordinari, nella quale egli dichiari di condividere le finalità dell’Associazione e si impegni a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti. L’ammissione è decisa dal Consiglio Direttivo, il quale con propria delibera la accoglie o la respinge. La qualità di socio si acquista al momento della decisione del Consiglio Direttivo e non può essere trasmessa a terzi.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Inoltre, l’adesione all’Associazione comporta la piena accettazione, senza riserve, delle norme dello statuto e dell’eventuale regolamento interno.
Possono aderire all’Associazione tutti coloro che, maggiori d’età, mossi da spirito di solidarietà, dichiarino di condividere le finalità dell’Associazione stessa e siano in possesso dei seguenti requisiti: onestà, correttezza e rigore morale. Il domicilio degli aderenti è quello indicato nel Libro Soci all’atto dell’iscrizione. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata tempestivamente dal Socio al Presidente dell’Associazione.
L’Associazione è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari, dai soci onorari e dai soci simpatizzanti. I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua pari a 15 euro, partecipano all’Assemblea degli associati e hanno diritto di voto. Qualora tra i soci fondatori o soci ordinari ci fossero persone appartenenti allo stesso nucleo familiare la quota sociale annua sarà pari a 12 euro a persona. Le quote sociali annuali possono essere soggette a variazioni a seguito di delibere del Consiglio Direttivo.
Gli aderenti all’Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà, rigore morale.
Art. 9 – Recesso
La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni volontarie;
- mancato rispetto dei doveri stabiliti dallo Statuto;
- mancato versamento di una annualità;
- assenza ingiustificata a tre Assemblee consecutive;
- comportamento contrastante con gli scopi e lo stile dell’Associazione;
- decesso.
La perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10 – L’Assemblea
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti o soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Hanno diritto di partecipazione all’Assemblea tutti gli aderenti all’Associazione, sebbene abbiano diritto al voto solo i soci fondatori e quelli ordinari che siano in regola con le quote sociali e non siano decaduti ai sensi dell’art. 9 del presente statuto. I soci che hanno diritto al voto possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci che hanno diritto al voto, conferendo loro delega scritta. Ogni socio, in sua assenza, può esibire una sola delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono intervenire e votare in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Le votazioni in assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che devono avvenire a scrutinio segreto. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non hanno diritto al voto. Nelle votazioni per l’elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, nonché la nomina dei membri dei Collegi, a parità di voti prevarrà il più anziano d’età.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea saranno riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni saranno svolte da altro aderente nominato dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione. Ogni aderente all’Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno per l’approvazione del programma di previsione-bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Il Presidente convoca l’Assemblea con proprio avviso, tramite lettera e mezzo telematico, o mediante pubblica affissione contenente l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione – che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima – con un preavviso che va da un massimo di quindici (15) giorni ad un minimo di quarantotto (48) ore prima dell’adunanza. Inoltre, la convocazione dell’Assemblea può avvenire anche su richiesta, scritta e motivata, di almeno un quarto degli aderenti o i due terzi del Consiglio Direttivo, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro i successivi trenta giorni dalla convocazione.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà più uno (50% + 1) degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea ordinaria provvede a deliberare, oltre che sul rendiconto economico e patrimoniale, su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno.
All’Assemblea ordinaria spetta:
- eleggere il Presidente; i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti, ove costituito;
- approvare la relazione annuale del Presidente sull’andamento dell’Associazione;
- approvare il programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo;
- approvare il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.
- approvare e deliberare modifiche dello Statuto e dell’Atto Costitutivo.
- l’assunzione di ogni decisione in merito ad argomenti iscritti all’ordine del giorno e che si ritenga comunque opportuno deliberare.
L’Assemblea dei soci può dotarsi di un regolamento interno, che stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo statuto.
Art. 11 – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di undici componenti sempre in misura dispari (5,7,9,11), tra i quali il Presidente, che è anche il Presidente dell’Associazione, eletti dall’Assemblea tra i soci per la durata di tre anni e rieleggibili. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo può variare secondo la delibera dell’Assemblea;
Almeno tre consiglieri del Consiglio Direttivo devono avere appartenere alla famiglia d’origine del piccolo Daniel in modo da tutelare il nome dell’Associazione e i principi che hanno fatto nascere l’Associazione stessa. Incompatibilità con la carica di consigliere: ricoprire incarichi politici e/o sindacali.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno il 50%+1 dei suoi membri. In caso di dimissioni o decadenza a norma di regolamento di uno o più Consiglieri del Consiglio Direttivo, il Presidente deve convocare entro 30 giorni un’Assemblea che provvederà a sostituirli. I sostituti dureranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi su convocazione del Presidente stesso o di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri. Nel caso in cui venga a cessare la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente convocherà l’Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi membri, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere dell’Associazione che durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo inoltre:
- redige il Regolamento contenente le norme per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale e sottopone la proposta al voto dell’assemblea.
- redige il programma di lavoro annuale dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, coordinandone le attività e autorizzandone la spesa;
- segue l’attuazione dei programmi dell’Associazione nell’ambito delle linee generali e programmatiche decise dall’Assemblea dei soci, scegliendo le strutture operative più idonee alla gestione delle attività;
- delibera sull’ammissione e sull’esclusione, sulle dimissioni dei soci e sulla revoca della qualità di socio da sottoporre all’Assemblea, secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento;
- predispone progetti in conformità al presente statuto;
- predispone le richieste di contributi pubblici o privati per la realizzazione delle attività sociali;
- delibera in caso di urgenza spese di carattere straordinario.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza (50% + 1) dei presenti.
Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, o in sua assenza, da un altro consigliere e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione. Ogni aderente all’Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Art. 12 – Il Presidente dell’Associazione
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza dei soci aventi diritto al voto (50% + 1). Esso è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il presidente rimane in carica per il periodo di tre (3) anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio relativamente all’ordinaria amministrazione. Stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all’Associazione. Il Presidente cura l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e ne coordina l’attività dando esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
In particolare il Presidente:
- convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- sottoscrive i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che siano custoditi presso la sede dell’Associazione;
- ha la facoltà di presentare progetti predisposti dal Consiglio Direttivo in conformità al presente Statuto;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento;
- in caso di sua assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente;
- in caso di dimissioni, convoca un’Assemblea entro 30 giorni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in sua assenza, impedimento o cessazione. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Vice Presidente, le funzioni di quest’ultimo saranno svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Art. 14 – Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive. Il Segretario cura la tenuta e l’aggiornamento del libro dei soci. È responsabile della redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere coadiuva il Presidente nei seguenti compiti: predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione, nonché della conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Art. 16 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
L’assemblea ordinaria, ove l’Assemblea ne decide la costituzione, può nominare, anche tra gli aderenti, uno o più Revisori dei Conti riuniti in collegio, con il compito di verificare la correttezza contabile delle spese e delle entrate e del bilancio, per poi riferire all’assemblea in sede di approvazione. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere. I Revisori partecipano di diritto all’assemblea dei soci e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio o i suoi organi, tra i componenti degli organi e tra gli organi stessi. Durerà in carica per il tempo prefissato dall’Assemblea, ritenuto da essa congruo per l’espletamento dei compiti e potrà essere prorogato dal Consiglio Direttivo. In nessun caso il Collegio potrà essere revocato.
Art. 17 – Il Collegio dei Probiviri
L’assemblea ordinaria, ove l’Assemblea ne decide la costituzione, nominerà un Collegio dei Probiviri, formato da tre membri effettivi, designandoli all’unanimità tra persone, anche non soci, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, le controversie insorte tra i soci, tra questi e l’associazione dall’Assemblea medesima. I suoi membri, per future nomine, saranno riconfermabili. L’incarico di proboviro è incompatibile con la carica di consigliere. La richiesta al Collegio preclude il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura, previa audizione dei soggetti interessati. Il giudizio emesso è inappellabile.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 – Amministrazione e patrimonio
Per esercizio annuale si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. L’Associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di legge con la documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative. Il patrimonio sociale è costituito dalle quote versate annualmente dai soci, dagli acquisti mobiliari e immobiliari fatti a qualunque titolo, da donazioni, lasciti, sussidi e contributi concessi da Istituti, Enti pubblici e privati, Associazioni o privati cittadini. Le quote sociali sono intrasmissibili. Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili, che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi messi volontariamente a disposizione dell’Associazione, sono dati esclusivamente in comodato gratuito dai proprietari alla Associazione stessa. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione medesima, e può essere consultato dagli aderenti.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale e dalle spontanee elargizioni.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota sociale annuale. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare ulteriori versamenti a titolo di liberalità, rispetto a quelli previsti. Gli aderenti che effettuano versamenti ulteriori a titolo di liberalità, rispetto a quelli previsti, sono considerati “Benemeriti”.
Le quote di iscrizione annuale, nonché le donazioni e le elargizioni, sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. Sono contributi anche le elargizioni da parte di enti pubblici o privati, e persone fisiche. Enti pubblici o privati, e persone fisiche che si impegnano, con propri versamenti, a sostenere uno o più progetti dell’Associazione stessa, con contributi minimi stabiliti dal Consiglio Direttivo, per almeno un anno, sono considerati “Sostenitori” per tutta la durata del loro sostegno. Essi possono partecipare su propria richiesta, scritta e motivata, alle Assemblee ma non hanno diritto di voto sulle deliberazioni delle Assemblee medesime. Cessano di essere “Sostenitori” allo scadere del loro sostegno.
Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’Assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. Il Presidente attua le delibere dell’Assemblea, e compie i relativi atti giuridici. Gli utili e gli avanzi netti di gestione concorrono al bilancio dell’Associazione e fanno parte del patrimonio, essi vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. In nessun caso durante la vita dell’Associazione gli utili e gli avanzi netti di gestione, nonché fondi, riserve o capitale sono distribuibili, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene i singoli capitoli di spesa e di entrata relativi al periodo di un anno. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivisi in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo. Il bilancio è controllato dal Presidente e sottoposto a verifica del Collegio dei Revisori dei Conti, ove costituito. Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta, in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione, degli aventi diritto al voto entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea nella stessa seduta, con voto palese e con la maggioranza assoluta, in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione, degli aventi diritto al voto entro il 30 aprile di ogni anno.
I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede dell’Associazione entro quindici giorni prima della seduta, e possono essere consultati da ogni aderente.
Art. 19 – Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali determineranno le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto a beneficio di Associazioni aventi finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 20 – Norme transitorie
In concomitanza con l’approvazione del presente statuto i soci fondatori provvederanno all’elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente.
Art. 21 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore e che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Consiglio Direttivo.
Art. 22 – Rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune.
Letto, approvato e sottoscritto da tutti i soci fondatori.
Castelvetere sul Calore (AV), addì 5 GIUGNO 2015
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